1803 – Costruzione del lanificio di Celano.

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In Dei nomine Amen. Die trigesima mensis Mai millesimo octingentesimo tertio. Ind[ition].e sexta. Actum Celani, proprieque in Domo Dominorum Mathei sita / Anno / Nos / Alla p[rese]nza n[ost]ra personalmente costituita S.E. la Sig.ra Duchessa D[onna]. Giacinta de Torres Ved[ov].a del fù Ill[ust]re Duca D[on]. Sisto Sforza Cobrera Boadilla, ed Amm[inistratri].ce de’ Beni dell’unico di lei Figlio Ill[ust]re Duca D[on]. Francesco Sforza Cobrera Boadilla utile possessore di questo Stato di Celano da una parte. E li Carnali Fratelli Tommaso, e Vittorio Sperduti della Città di […] al p[rese]nte per questo atto in questa di Celano, agentino, ed intervenentino alle cose infras[cri]tte, tanto in di loro proprio, principale, e particolar nome, che in nome, e parte dell’altro di loro Carnale Fratello Andrea Sperduti assente, per lo quale promettono de rato […] dall’altra parte. La prefata E.S. Ill.ma Duchessa D. Giacinta spontaneam[en].te ha asserito davanti di Noi, come volendo maggiormente aumentare a d[ett].o di lei Figlio Ill.re Duca D. Francesco la rendita di questo Stato di Celano, ha risoluto far costruire in questa Città, e propriamente nella Fabrica, che resta sotto lo spanditojo della camera(?), un edificio da lavorar Panni, tanto più che colà vi tiene l’altro edificio della Valichiera; il che essendo venuto a notizia di detti Fratelli Sperduti, han supplicata la precitata E.S. di volergli concedere in affitto, tanto il sud[dett].o Nuovo Edificio da lavorar Panni, che farà, tanto l’altro Edificio della Valichiera che ora esiste per lo spazio di anni otto, e per l’annuo estaglio di docati trecento = Quindi volendo la prelodata E.S. Ill.ma Duchessa D. Giacinta inerire alla domanda di d[ett].i Fratelli Sperduti, co’ medesimi è venuta in convenzione, in vigore della quale si sono vicendevolmente obbligati, conforme solennemente promettono, e si obbligano di osservare esattamente gl’infrascs[cri]tti patti, e convenzioni
P[ri]mo – L’anzidetta E.S. Ill.re Duchessa D. Giacinta de Torres Sforza Cobrera Boadilla promette, e nella ragione più valida si obbliga di far costruire a di lei proprie spese, ed al più presto sarà possibile il Lanificio sed[dett].o colli Callaroni di Rame, ed altri utensilj, che occorreranno per lavorar Panni, all’infuori degl’istromenti conferentino in forbice, cardi, carroni, ed altro, li quali debbono provvederseli essi Fratelli Sperduti a di loro proprie spese: Ben’inteso però che p[er] costruire detto nuovo edificio essa Ill.re Duchessa D. Giacinta non possa essere obbligata a spendere se non che docati ottocento, e non altrimenti = S[econ]do – Che dal giorno in cui detto Lanificio si sarà perfezionato, e reso atto a lavorar Panni, s’intenda correre l’affitto di esso, e della cennata Valchiera in

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beneficio di essi Fra[te]lli Sperduti, che da ora per allora essa Ill.reDuchessa D. Guaciunta gli concede per anni otto, e per l’annuo estaglio di docati trecento = Terzo – Che detto convenuto estaglio di docati trecento all’anno essi Fra[te]lli Sperduti siano tenuti, ed obbligati, conforme promettono e si obbligano di pagarli alla prelodata E.S. ed a questa Comital Camera terzo per terzo, ne mancare per qualsicoglia causa = Quarto – Che nel decorso delli sud[dett].i anni otto di affitto li stessi Fra[te]lli Sperduti siano tenuti, ed obbligati di mantenere li Calderoni di Rame, e tutti gli altri utensilj dell’ Eccèellentissi]ma Comital Cam[er].a, e qualora per di loro colpa si bruciasse qualche Rane, o pericolasse altra cosa, siano tenuti de proprio all’emenda del danno = Or volendone stipulare come si copnviene le debite cautele; quindi è, che oggi dì sud[dett].o la prelodata E.S. D. Giacinta Duchessa Sforza Cobrera Boadilla, spontanem[en].te: da ora per quando averà fatto costruire il sud[dett].o nuovo Lanificio lo ha conceduto in fitto insieme colla Valchiera sud[ett].a sita in questa Città alli cennati Fra[te]lli utrinque Congionti Tommaso, Vittorio, Sperduti presenti, ed accettanti, nonche al cennato Andrea altro di loro carnale Fratello assente colla facoltà di potervi lavorare, e valicare Panni, e colli seguenti patti, condizioni, e corrisponsioni = P[ri]mo – Che detto affitto debba durare per anni otto incominciando a decorrere dal dì, che il Lanificio sud[dett].o si sarà reso atto a lavorar Panni = S[econ]do Che p[er] detto affitto essi Fratelli Sperduti debbono annualmente corrispondere docati trecento, e questi pagarli terzo per terzo, cioè docati cento per ogni quadrimenstre, e non mancare p[er] qualsiv[ogli].a causa = Terzo – Che li stessi Fratelli Sperduti siano tenuti, ed obbligati di mantenere le Fabriche, ed utensili nello stato in cui saranno loro consegnati essendo essi obbligati a farvi tutte le necessarie riparazioni = Quarto – l’annuo estaglio ut supra di docati trecento si debba da detti Fra[te]lli Sperduti pagare ad essa Comital Camera in moneta d’Argento, e d’oro di giusto peso, e valore intrinseco, e fuori Banco, e di quelle che alla presente giornata sono state coniate nella Reg[i].a Zecca di Napoli. E nel caso che alcuna legge si publicasse distruttiva di questo patto pure essi Fra[te]lli Sperduti intendono da ora rinunciare a d[ett].a Legge senzacche possano farne uso in giudizio, o fuori = Quinto – Affinché resti sempre più assicurato detto estaglio di annui docati trecento sempre terziatam[en].te da pagarsi,essi Fra[te]lli Sperduti hanno dato per loro Plegio, e Fidejussore la Persona del Mag[nifi].co AntonioToccotelli di Avezzano qui presente, e Fidejubente, il quale benché sappia di non esser tenuto al fatto alieno, nulladimeno promette, ed […] si obbliga con detti Fra[te]lli Sperduti di puntualmente pagare a questa Ecc[ellentissi]ma Cimital Camera l’anzidetto convenuto estaglio di docati trecento terziatamente in tanta moneta d’oro, e di argento di questo Regno di giusto peso, franchi, e liberi detti docati trecento da qualunque imposizione imposta, o da imporsi, perché così, e non altrimenti = Promettendo essa Ill.re Duchessa D. Giacinta di esser tenuta di eviz[ion].e, e di avere il tutto per rato. E per la reale osservanza delle cose predette esse Parti hanno obbligato loro stessi respettivam[en],te, loro Eredi, e Succ[esso].ri, beni tutti presenti e futuri sub pena […].
Presenti alla stesura dell’atto:
Il Mag[nifi].co Vincenzo Vitale Piperni di Celano – Giudice ai Contratti.
Testimoni:
Placido Torrelli, Vincenzo Ranalletta e Nicola Cerasoli tutti di Celano.
Notaio:
Francesco Tedeschi di Celano.

(ASAQ – Notai Avezzano)

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