Concorso Pubblico di Avezzano per Agenti di Polizia Locale. Criticità di legalità ed opportunità.

L’Ennesimo tentativo da parte di qualcuno,  di ARROGARSI lo status dirigenziale di Città Capitale.

 

Ogni occasione, motivo o momento è buono per tentare espedienti accentratori. Nello specifico, addirittura si è creata  l’espediente dell’Adunanza dei Sindaci della Marsica, come se i Sindaci dei Comuni della Marsica non siano in grado di fare  dei Concorsi e debbano aspettare gli esperti del “magheggio” per creare il bacino se non il “nuovo Ufficio di Collocamento Marsicano”  di Avezzano.

Infatti nelle motivazioni usate per imprimere una spinta ed una giustificazione per la mancata opportunità di alcuni vincoli, hanno usato: (rete viaria complessa [oltre 700 km di strade], intricato reticolo stradale del Fucino privo di indicazioni, percorsi montani impervi sui vari rilievi tra macchie e pinete, ecc.) come se AVEZZANO e soprattutto la Polizia Locale di Avezzano abbia ricevuto mandato su tutta la Marsica.

Infatti una parte del Bando per il concorso degli agenti di Polizia Locale di Avezzano recita:

“………

Dato atto, inoltre, che l’impiego di detto personale stagionale avverrà per pochi mesi nel corso dell’anno e dovrà assolvere a fondamentali esigenze di “pronto intervento e reperibilità” su tutto il territorio di competenza, in teatri operativi esterni di difficile conformazione morfologica, organizzativa e logistica (rete viaria complessa [oltre 700 km di strade], intricato reticolo stradale del Fucino privo di indicazioni, percorsi montani impervi sui vari rilievi tra macchie e pinete, ecc.), con richiesta di immediata conoscenza della realtà ai fini di una pronta azione anche e soprattutto in situazioni di emergenza;

Valutato che proprio tali esigenze di “pronto intervento e reperibilità” da assicurarsi con veloce e assoluta rapidità nelle narrate condizioni di luogo, di tempo e di fatto rendono oltremodo evidente come il requisito della appartenenza al territorio ai fini della sua capillare conoscenza sia requisito assolutamente strumentale, dovendosi ammettere che diversamente non vi sarebbe la possibilità né il tempo di formare adeguatamente il personale;

Dato atto, pertanto, che in altra maniera le attività di polizia locale, la sua prontezza operativa e i conseguenti risultati di efficace e efficiente intervento sul territorio anche in situazioni di emergenza risulterebbero non attuabili con identico risultato, se non addirittura inattuabili;

Esaminato che per soddisfare la citata necessità di effettiva conoscenza del territorio appare lecito circoscrivere la partecipazione alla selezione ai soli residenti nei Comuni della Marsica, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Dato atto che, in ogni modo, la graduatoria utile per le menzionate assunzioni di agenti di categoria C, potrà anche essere utilizzata da altre amministrazioni, così come espresso in sede di Adunanza dei Sindaci della Marsica”….

A posto…. La motivazione c’è ed adesso facciamo il concorso, ma per pochi però..

Veniamo al motivo per il quale ho espresso ed esprimo perplessità sulla legalità e sulla opportunità del bando in questione:

 

  • ci sono problemi di Legittimità del bando di concorso riservato ai soli residenti della Marsica;
  • ci saranno probabili ricorsi da parte degli esclusi al Concorso “Pubblico” che porteranno a bloccare le eventuali assunzioni al termine delle selezioni;
  • ci sono stati sprechi di denaro da parte di giovani disoccupati presso scuole guida, istruttori atletici, criteri fissati non si sa da chi e perché;
  • si sono create tensioni ed  illusioni a centinaia di ragazzi (i nostri figli), illusioni che potrebbero naufragare in un nulla di fatto;
  • è stata ed è una legge “fortemente voluta dalla Lega Nord per arrestare l’immigrazione dei Meridionali verso i paesi del Nord Italia (immigrazione dovuta alla bravura dei “Terroni” rispetto ai “bifolchi” nordici,…);
  • non si capisce il motivo per il quale l’Amministrazione di Avezzano abbia deciso di limitare la partecipazione ai soli Marsicani quando alcuni dipendenti di “spicco” nello stesso settore hanno avuto la possibilità addirittura di vincere concorsi pur venendo da Regioni lontane, ma sempre in Italia.

Vorrei venire al nocciolo della questione:

Considerare come preferenziale il titolo della residenza nella Marsica nella quale ha sede l’amministrazione che indice il concorso pubblico (Avezzano), non è solo incostituzionale e contrario ai principi del Trattato dell’Unione Europea, ma è anche una norma illogica:

-Intanto perché è facilmente modificabile con i cambiamenti di residenza, ed anche perché  non è certo la soluzione al problema della pessima distribuzione territoriale del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

-La legge ha sempre stabilito criteri di priorità  nell’accesso agli impieghi presso amministrazioni pubbliche in caso di particolari situazioni di “diritto” e di “priorità” legati  a stati e qualità del candidato discrezionalmente valutabili dal legislatore, ma oggettivi, sorretti dalla circostanza del carico familiare,  quello dell’età , quella di condizione di orfani, di categorie protette, etc. etc..

E qui sovvengono gli elementi di contrarietà alle norme costituzionali:

-L’articolo 16 della Costituzione prevede che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, a maggior ragione, se per motivi di lavoro;

-L’articolo 35 dispone che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, ed  appare, francamente, difficile considerare come “tutela” la prevalenza, in una selezione per l’accesso al lavoro pubblico, il fatto della residenza;

-L’articolo 51 prevede che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge,  ma se detti requisiti costituiscono condizioni di disuguaglianza, non di reale priorità, la legge che li prevede vìola evidentemente il precetto costituzionale.
-La norma in discussione, và  in contrasto anche con l’articolo 39 del Trattato dell’Unione, il quale assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, intesa come abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché come diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive, spostandosi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri e di prendere dimora in uno di questi al fine di svolgervi un’attività di lavoro.

Quest’ultimo passaggio è fondamentale, per far emergere la contrarietà della disposizione contenuta nel disegno di legge 1441-quater collegato alla Finanziaria 2009 con le regole dell’Unione: allo scopo di permettere la libera circolazione dei lavoratori, questi sono liberi, devono essere liberi, di prendere dimora”, di spostarsi,  dunque,  nel luogo sede del lavoro.

Un tempo, nelle pubbliche amministrazioni era obbligatoria la residenza nel comune sede dell’ente, potrebbe esserlo ancora, ma dopo la presa in servizio se ve ne sono “effettivamente” le necessità, ma sicuramente  non per essere ammesso alle prove di selezione.

Se l’intento della norma fosse evitare all’ente impedimenti alla corretta resa della prestazione lavorativa, discendenti da problemi di mobilità e spostamento, basterebbe ripristinare questa norma che, comunque, può anche essere fissata nei bandi come condizione per la successiva assunzione.
E’ soprattutto sul piano della logica che l’idea non funziona:

Poniamo il caso che il comune di Ovindoli  indica un concorso con la stessa caratteristica di quello di Avezzano e cioè con la clausola della  territorialità  “Marsicana”, ebbene,  il ragazzo disoccupato di “OPI” paese che apparterrebbe ( il condizionale è d’obbligo) alla Marsica e precisamente a 66,8 Km di distanza da Ovindoli potrà partecipare,  ed il ragazzo anch’esso disoccupato di Rovere a confine con Ovindoli NO!  Mha !

IL comma 5 – ter infine potrebbe essere censurato  anche rispetto alla direttiva generale – coerente con il principio comunitario della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea (art. 39 del Trattato di Amsterdam, già art. 48 del Trattato di Roma costitutivo della Comunità Europea), che nel nostro ordinamento trova applicazione grazie all’art. 117 comma 1 Cost. che subordina l’esercizio della potesta legislativa riservata allo stato ed alle regioni, oltre che al rispetto della Costituzione, anche ai “vincoli derivanti dall’ordinamento Comunitario e dagli obblighi internazionali”  -che consente l’accesso ai pubblici uffici anche ai cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea, ad eccezione di quei poteri che  attengano alla tutela dell’interesse nazionale.

Questo  principio,  implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla “nazionalità tra i lavoratori degli stati membri per quanto riguarda l’impiego , la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”.  

Il comma 5-ter, invece, nell’affermare che il luogo di residenza del concorrente ad un impiego pubblico possa rappresentare uno dei “requisiti” del concorso, finisce per investire anche il più generale requisito della nazionalità, elevandolo a motivo di discriminazione per l’accesso al lavoro pubblico di cittadini membri dell’Unione, figuriamoci per il cittadino Italiano addirittura residente nella stessa Regione, e nello specifico  nella stessa Provincia.

Non vanno quindi trascurare le difficoltà di un collegamento dell’art.35 – comma 5 –ter con l’art. 38 D.Lgs 165/2001, atteso che, mentre in quest’ultima norma sembra addirittura configurarsi al superamento del requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’accesso ai pubblici uffici, con i cittadini comunitari che, entro i limiti e le condizioni prefissate, sono in linea di principio equiparati ai cittadini italiani, la prima introduce elementi apparentemente discriminatori  imperniati non sulla cittadinanza ma addirittura sulla residenza dei concorrenti, blandamente mitigati da un mero rinvio alle “specifiche disposizioni del bando”. A confermare il discorso, c’è anche la legge 6 agosto 2013 n. 97, recante “Disposizione per l’adempimento degli obblighi derivanti dell’appartenenza dell’italia all’Unione Europea”.

In conclusione, sia la Legge che il “vincolo” del concorso, sono una previsione piuttosto acrobatica nello stile e nei contenuti nel tentativo forse vano, di evitare dubbi di legittimità costituzionale. Si richiama il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici, da garantire mediante specifiche disposizioni del bando, e si dispone l’obbligo di dimostrare che il possesso del requisito in questione e indispensabile per garantire l’erogazione del servizio “altrimenti non attuabili o almeno attuabili con identico risultato”.

Una questione questa, a dir poco extraterrestre. Una prova di aggirare l’ostacolo diabolica se non “RAZZISTA” data anche la provenienza dei soggetti che presentarono la proposta di legge, parlamentari della  Lega Nord proprio nel “boom” razzista contro il Meridione.

Giancarlo  Sociali

 COME VOLEVASI DIMOSTRARE ……. http://www.matinella.it/?p=10891